Avvocato Matrimonialista Divorzista

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Avvocato
ROSANNA LAUDONIA

Nel marzo 1987 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. Ha continuato la sua formazione professionale a Bologna, ove ha frequentato l'Istituto di Applicazione Forense "Enrico Redenti". Nel 1990, ha conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione forense e si è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna. Nel 1991, ha fondato lo Studio Legale Laudonia e da oltre 30 anni si occupa di diritto di famiglia. Ha rivestito per molti anni, pur continuando ad esercitare la professione forense, le funzioni di Pubblico Ministero Onorario presso la Pretura Penale di Bologna. Collabora da sempre con riviste specializzate in Diritto di Famiglia. E'altresì abilitata alla Difesa dei Minori in sede penale. Essendo Mediatore Civile e Commerciale, collabora con importanti Organismi di Mediazione. E' infine abilitata alla professione di avvocato presso le Magistrature Superiori.
La sua esperienza ultratrentennale assicura al Cliente oltre che una competente e professionale assistenza legale anche un importante supporto psicologico in un momento difficile come quello della separazione e del divorzio.

Come lavora il nostro studio e di cosa si occupa

LE NOSTRE AREE DI COMPETENZE

Puoi fissare un appuntamento presso lo Studio oppure on line per un esame aprofondito del tuo problema. Durante tale incontro, potrai chiarire tutti i tuoi dubbi e ti verranno prospettate le azioni giudiziarie atte a risolvere il tuo caso giuridico.
Infine ti verrà formulato un chiaro e preciso preventivo dei costi.

separazione

Separazione

Ci si può separare o si può divorziare in modo consensuale se i coniugi raggiungono un accordo riguardo le condizioni relative all’affidamento dei figli e gli aspetti economici, altrimenti occorre che uno di essi presenti autonomamente un ricorso al Tribunale di competenza instaurando un Giudizio, con l'assistenza obbligatoria di un legale.L'altro coniuge non può opporsi.
Sia la separazione, sia il divorzio iniziati giudizialmente potranno sempre trasformarsi in procedure consensuali ove le parti trovassero un accordo prima dell’emissione della sentenza
La separazione non pone fine al matrimonio, nè fa venir meno lo stato di coniuge, ma incide su alcuni effetti principali del matrimonio, come la cessazione dell'obbligo di coabitazione, del dovere di fedeltà, del dovere di collaborazione, dell'assistenza morale, della comunione legale e della presunzione di paternità.
Rimane attivo il dovere di assistenza materiale, spettando un assegno di mantenimento per il coniuge, che necessità di sostentamento in quanto privo di redditi propri o insufficienti per adempiere alle proprie necessità, assegno che viene posto a carico dell'altro coniuge.La separazione è una situzione temporanea contemplata dal legislatore per concedere tempo ai coniugi anche in vista di una possibile riconciliazione

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divorzio

Divorzio Breve

Il divorzio, come la separazione, può essere consensuale o giudiziale, a seconda che i coniugi raggiungano un accordo circa le condizioni da sottoscrivere.In caso di mancato accordo,il coniuge che ha interesse può presentare ricorso al Tribunale con l'assistenza obbligatoria del legale.L'altro coniuge non può opporsi.Il procedimento si conclude con la sentenza di divorzio.La legge n.55/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d."divorzio breve".
Detta legge ha apportato alcune modifiche all'art.3,n.2,lett.b)della legge sul divorzio, riducendo i tempi per la proposizione della relativa domanda.L'istanza di divorzio potrà essere proposta dopo un periodo di separazione ininterrotta di dodici mesi, decorrenti dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale o di sei mesi nell'ipotesi di separazione consensuale.
Il presupposto per proporre la domanda di divorzio resta sempre la omologa di una separazione consensuale oppure la pronuncia di una separazione passata in giudicato o un accordo raggiunto tramite la procedura di negoziazione assistita.

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negoziazione

Negoziazione Assistita

Questo procedimento definito dalla Legge come"convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati" è stato introdotto nell'ordinamento italiano a decorrere dal 9 febbraio 2015 per effetto del Decreto Legge n.132/2014.E'un istituto applicabile anche al diritto di famiglia ed è facoltativo per i coniugi avvalersene in alternativa al procedimento di separazione o divorzio avanti al Tribunale.I legali hanno il dovere deontologico di informare i propri clienti circa la facoltà di avvalersi di tale istituto.Presupposto per avvalersi di tale istituto è che via sia un accordo sulle condizioni di separazione o di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.Non è applicabile nel caso in cui ci si trovi in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

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affido

Diritti Minori

Nei procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi,occorre provvedere anche alla tutela dei figli minori.La Legge n.54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto dell'affidamento condiviso.A seguito di questo, salvo specifiche motivazioni, da riportare nel ricorso introduttivo della separazione o del divorzio, il Tribunale decide sempre di affidare i figli minori ad entrambi i genitori, i quali dovranno occuparsi insieme della cura e della crescita degli stessi.Diverso dall'affido è la c.d. "collocazione del minore", ovvero dove quest'ultimo dovrà vivere e con quale dei due genitori.Il Tribunale, salvo eccezioni, dispone la collocazione presso l'abitazione materna.Questa preferenza per la madre deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale e maggiormente adatto all'educazione dei figli.
Solo in casi eccezionali il Tribunale dispone l'affido esclusivo ad uno dei due genitori. Oltre a questo, il Tribunale, ove non vi sia accordo tra i genitori, dispone, in proporzione ai redditti di ciascuno, che uno dei due debba versare all'altro, quello collocatario, un assegno mensile per il mantenimento ordinario del minore oltre alla percentuale di rimborso delle spese straordinarie.Non esistono tabelle fisse, ma parametri orientativi per ogni Tribunale.

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naturali

Diritti Figli Naturali

I figli, nati da coppie non unite in matrimonio, godono degli stessi diritti riconosciuti ai figli nati da coppie legate dal vincolo matrimonile, spettando loro il diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori.
Il mantenimento può essere concordato tra questi ultimi, i quali potranno anche disciplinare l'affidamento dei figli, la loro collocazione e la ripartizione delle spese straordinarie.
Tale accordo, affinchè obblighi le parti a quanto nello stesso deciso, dovrà essere omologato dal Tribunale competente.
In caso di mancato accordo, ciascuno dei genitori potrà adire il Tribunale, che provvederà a dirimere la controversia.
Il Giudice porrà a carico del genitore dotato di maggiore reddito, l'obbligo di versamento, in favore dell'altro genitore, di un assegno di mantenimento mensile per il figlio. Inoltre statuirà sull'affidamento e la collocazione del figlio,nonchè sulle modalità dei diritti di visita per il genitore non collocatario e la ripartizione delle spese straordinarie.

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convivenza

Contratti Convivenza

I contratti di convivenza sono accordi con cui una coppia (anche dello stesso sesso) definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa e di alcuni aspetti dei propri rapporti personali.
L'accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
I contratti di convivenza debbono essere stipulati,con l'ausilio di un avvocato o di un notaio, da tutti coloro che, legati da un vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente.
IL professionista che lo abbia stipulato dovrà attestarne la conformità all'ordine pubblico ed alle norme imperative e, dopo la stipula, sarà tenuto a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe.
Dal contratto di convivenza scaturiscono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo sottoscrivono.Pertanto, la violazione di taluno degli obblighi assunti con lo stesso, legittima l'altra parte a rivolgersi al Giudice, per ottenere quanto le spetta.
La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata della convivenza, ma alcuni accordi possono produrre i loro effetti proprio dalla cessazione del rapporto.
Alcune clausole sono ritenute inammissibili.
Le parti possono riservarsi anche la facoltà di recesso, inserendo all'interno dell'accordo, alcune clausole.

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stalking

Stalking

Lo stalking consiste in condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura.
Il legislatore, con il D.L.n.11/2009 (convertito dalla L.n.38/2009), ha introdotto nel nostro ordinamento penale l'art.612-bis c.p., che punisce il reato di"atti persecutori".Fino al 2009, tali condotte persecutorie venivano inquadrate in altri delitti meno gravi (di minaccia,violenza privata,etc.).
Lo stalking, secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass.n.24575/2012), è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche.
Tuttavia , occorre sottolineare, come anche il reato di cui all'art.612-bis c.p., al comma due, faccia riferimento ad ambiti altamente legati alla comunità della famiglia, poichè il soggetto attivo di questa forma aggravata, avente natura di reato prorprio, è individuato nel "coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa".
Quanto al soggetto passivo, la norma, oltrea tutelare la vittima "principale", oggetto delle molestie dello stalker, estende la propria protezione anche a quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive.
Il reato di stalking tutela innanzitutto la libertà morale, intesa quale facoltà dell'individuo di autodeterminarsi.

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unioni civili

Unioni Civili

Le unioni civili sono unioni fondate su vincoli affettivi ed economici, alle quali l'ordinamento riconosce uno status giuridico che per molti versi è analogo a quello attribuito al matrimonio.
In Italia sono state introdotte con la L.n.76/2016 (c.d.Legge Cirinnà).
Le unioni civili possono essere costituite solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso.Queste, a tal fine, devono effettuare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile, da rendere alla presenza di due testimoni.
Nel documento che attesta la costituzione del vincolo, oltre ai dati anagrafici della coppia, vanno indicati la residenza, il regime patrimoniale prescelto tra comunione dei beni o la separazione dei beni e l'identità, la residenza e i dati anagrafici dei testimoni.
L'atto di unione civile è registrato nell'archivio dello stato civile.
Dall'unione civile discendono alcuni obblighi come l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di assistenza morale e materiale, essendo ciascuno dei partners tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.
La legge Cirinnà non fa alcun riferimento nè all'obbligo di fedeltà, nè a quello di collaborazione, che invece scaturiscono dal matrimonio.

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violenza

Violenza Domestica

La violenza domestica è un comportamento violento fisico, psicologico, economico e sessuale che si verifica all'interno di una relazione affettiva.Prevalentemente viene agita dagli uomini nei confronti delle donne tra le mura domestiche, ambito ritenuto più sicuro.
Al suo interno vanno ricompresi molteplici e variagate azioni e comportamenti, che mirano tutti all'affermazione del potere sill'altra persona, sul suo agire e sul suo pensare.
Generalmente si aricola in varie fasi.
La prima è quella d'intimidazione a cui segue la fase dell'isolamento, al cui interno possono essere inseriti comportamenti di segregazione.In aggiunta a questa violenza psicologica, segue e/o si può accompagnare la violenza fisica e sessuale.
Alle escalation di violenza seguono spesso fasi di false riappacificazioni, in cui il partner violento sembra pentito e sembra anche ritornare quello di un tempo.In tal caso, le persone che stanno attorno alla vittima fanno pressione affinchè questa perdoni il patner e gli dia un'altra chance.
In presenza di figli, spesso l'uomo li utilizza quale arma di ricatto, minacciando la donna di oglierglieli qualora non torni ad esere più accondiscendente.
Riconoscere la violenza è il primo passo per ottenere aiuto per se stessi o per qualcuno che si conosce.

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